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Le immagini degradate: la via italiana al diritto d’autore febbraio 11, 2008

Inviato da andr3a in : Informatica, Italia, Life, Linux, Tecnologia, Windows , trackback

copyright.jpgE’ entrata in vigore sabato 9 febbraio la modifica alla legge sul diritto d’autore che permette la pubblicazione su internet di “immagini e musiche degradate per usi didattici e scientifici”.

Di per se la norma è rivoluzionaria, poiché si tratta della prima normativa in questo Paese che non solo cerca di autorizzare la pubblicazione online di intere opere protette da copyright, ma ne stabilisce anche limiti di qualità per la pubblicazione. Il problema sono le troppe ambiguità lasciate dal legislatore. Vediamone i motivi.

Ecco di seguito il testo del nuovo comma 1 bis (art. 70):

“È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma.”

La norma, inserita nel più generale disegno di legge riguardante le modifiche allo status della SIAE, scaturisce dalle pressioni esercitate dal web e soprattutto da Wikipedia, le quali avevano problemi con la cosiddetta libertà di panorama, ossia quella norma che permetterebbe di fotografare e riprodurre ciò che è pubblicamente visibile senza preoccuparsi di dover pagare i diritti d’autore, visto che la legislazione italiana (risalente al 1941) non la contemplerebbe.

Come si nota chiaramente, il termine degrado non è ben definito, e ciò porterebbe a pensare che anche gli mp3 e le immagini jpeg, essendo formati compressi, quindi degradati rispetto l’originale, potrebbero essere liberamente scaricabili e condivisibili. Per di più, quel riferimento ad “uso didattico e scientifico” quali siti consentirà? E poi, il termine “musiche” comprenderebbe le canzoni? E “immagini” i video (essendo sequenza di fotogrammi)? Aspettando il decreto ministeriale che istituirà i limiti di utilizzo (spetterà al nuovo ministro della cultura molto probabilmente), la nuova legge si rende molto pericolosa e difficile da attuare.

Perciò la legge è sì stata animata da buone intenzioni, però non ha portato quell’innovazione che tutti speravamo a causa del caos e della fretta, soprattutto dovuti al problema wikipedia. Meglio quindi andare ancora con i piedi di piombo con la pubblicazione online di materiale coperto da copyright, in attesa che il ministro chiarisca la situazione.

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